Le novità sul rilascio del DURC
Contribuire a rendere più semplice la vita delle imprese italiane, facendo loro risparmiare tempo e denaro. È l’obiettivo della nuova procedura di rilascio on-line del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, resa possibile dall’impegno congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati.
Con il nuovo sistema viene abbandonato il concetto introdotto dal DM del 2007, il quale prevedeva che la certificazione della regolarità attestata per un determinato appalto o per una singola fase dell’appalto, potesse essere utilizzata solo per il motivo per il quale era stata richiesta e non anche per eventuali pagamenti di stato avanzamento lavoro concomitanti di altri appalti, sia con appaltanti diversi sia con la stessa stazione appaltante.
La nuova procedura prevede che il certificato di regolarità possa essere chiesto da chiunque vi abbia interesse, in base alle disposizioni normative. Una volta accertata la regolarità, il certificato prodotto può essere utilizzato da chiunque e per qualunque motivo entro il termine di validità dello stesso.
Dal 1° luglio basta un clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi, nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.
Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile da internet. In presenza di un certificato di regolarità in corso di validità, ad ogni richiesta di DURC sarà rilasciato automaticamente il certificato già prodotto. Solo alla scadenza dei 120 giorni la nuova richiesta di DURC attiverà nuovamente il percorso di verifica della regolarità contributiva.
Qualora il datore di lavoro non risulti regolare alla verifica, si attiva un meccanismo che prevede da parte dell’Ente o degli Enti che hanno dichiarato la non regolarità l’istruttoria tradizionale per la verifica. Nelle successive 72 ore dalla richiesta, gli operatori dell’Ente che ha segnalato l’irregolarità (può essere sia l’Inps, sia l’Inail, sia la Cassa edile) inviano una PEC con il dettaglio delle irregolarità riscontrate. Il datore di lavoro interessato ha 15 giorni di tempo per rispondere alla richiesta sanando le irregolarità o contestando eventuali addebiti non dovuti.
Al termine dei 30 giorni o al termine dell’istruttoria (se precedente), se la ditta risulta regolare, a tutti i richiedenti sarà inviato il documento di regolarità. Se invece non risulterà regolare, sarà comunicato a tutti l’importo del debito che la ditta ha nei confronti degli Enti previdenziali.
Per maggiori informazioni:
Decreto di regolamentazione del Durc on-line
Circolare esplicativa n° 19/2015