Jobs Act: riordino delle tipologie contrattuali
Il 20 febbraio 2015, nel corso del Consiglio dei Ministri, sono stati adottati quattro decreti attuativi del Jobs Act: un decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, un decreto legislativo con le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, un decreto legislativo con il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni e un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In particolare il decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni riscrive completamente i seguenti contratti: part-time, somministrazione, tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro ripartito (job sharing) e lavoro accessorio.
Un’ importante novità riguarda i contratti di collaborazione. Il decreto prevede che non potranno esserne attivati di nuovi mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. In particolare resteranno in vigore soltanto nei seguenti casi:
– collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
– collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
– attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
– prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
A partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
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