Garanzia Giovani – Scheda 8: comunicato
L’Agenzia Regionale per il Lavoro comunica che, a partire dal giorno 29/04/2016, i soggetti autorizzati all’attuazione di percorsi di mobilità professionale interregionale e transnazionale (Scheda otto ) presenti nella lista pubblicata con Determinazione n. 35/ARL del 17/03/2016, possono intraprendere le attività della Misura di cui alla Scheda 8 mediante la procedura extra-SIL descritta nelle “Linee Guida per la gestione extra SIL della Misura Scheda 8”.
Così come indicato all’Art. 4 dell’Avviso, i soggetti attuatori per procedere all’avvio della misura devono in primis stipulare l’Accordo di Servizio con il giovane; a tal fine i soggetti attuatori dovranno inoltrare all’Agenzia Regionale per il Lavoro, per ogni giovane, una “Richiesta di autorizzazione alla stipula dell’Accordo di Servizio” secondo quanto riportato nelle suddette linee guida.
A seguito all’autorizzazione da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro alla stipula dell’Accordo di Servizio, i soggetti attuatori dovranno inoltrare per step successivi le informazioni, e relativa documentazione laddove richiesta, inerenti la stipula dell’Accordo di Servizio, la Conclusione, la Rendicontazione dell’Indennità di Colloquio e Mobilità al Giovane e la Rendicontazione per l’erogazione del rimborso del servizio al Soggetto Attuatore.
Tutte le comunicazioni previste dalle “Linee Guida” dovranno avvenire a mezzo PEC all’indirizzo dell’Agenzia Regionale per il Lavoro agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, avente oggetto “MISURA 8 GARANZIA GIOVANI”.
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