FAQ – Comunicazioni Obbligatorie ex DM 30 ottobre 2007

Accesso al servizio CO Sardegna

I passi da seguire sono:

1) accedere al Portale dei Servizi online;

2) selezionare il link “Per le imprese” o “Per i soggetti abilitati” a seconda della tipologia di utenza alla quale si  appartiene;

3) selezionare il link “Registrati ora” presente in fondo alla pagina visualizzata;

4) al termine della registrazione stampare i moduli per la richiesta di accreditamento (dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e allegato 1) e, dove necessario, compilarli e firmarli.

Nel caso in cui non si siano stampati tali moduli al termine della registrazione, è possibile stampare una copia degli stessi accedendo al portale www.sardegnalavoro.it con le proprie credenziali d’accesso, inventate in sede di registrazione, e selezionare il link “Richiesta accreditamento CO”;

5) inviare i moduli via fax al Centro Servizi per il Lavoro di competenza.

Per poter accedere al Portale www.sardegnalavoro.it è indispensabile utilizzare un Personal Computer avente i seguenti requisiti:

  • programma di navigazione (Browser) Internet Explorer 6 o superiore o in alternativa Mozilla FireFox (il Portale Sardegna Lavoro è accessibile anche con altri browser, tuttavia, in tal caso, non è garantita una corretta navigazione);
  • sistema operativo: Microsoft Windows 98/NT/XP/Vista/7/8;
  • accesso ad internet (si consiglia un accesso in banda larga tipo ADSL);
  • disabilitazione delle eventuali opzioni di blocco pop up.

Le Imprese che si registrano e si autenticano sul Portale www.sardegnalavoro.it possono:

– essere informate sulle novità in ambito regionale e nazionale del mercato del lavoro;

– gestire il proprio profilo impresa (modifica dati impresa, modifica sedi operative, modifica contatti, modifica dati registrante e del rappresentante legale);

– gestire le proprie chiavi d’accesso al sistema;

– gestire le Domande di Lavoro e partecipare al processo di Incontro Domanda/Offerta attraverso un sistema automatico di matching con i Cittadini;

– gestire le Comunicazioni Obbligatorie relative al proprio organico;

– creare, visualizzare e modificare Utenti Delegati;

– gestire l’invio telematico dei Prospetti Informativi ai sensi della Legge 68/99, conformemente agli standard del Decreto Interministeriale 2 novembre 2010;

– gestire l’invio delle richieste di CIG in deroga (e del relativo Modello di Sospensione) art.19 ex L.2/2009;

– partecipare agli Avvisi pubblici destinati alle Imprese;

– abilitare i Tutor Aziendali di competenza alla piattaforma di “e-learning” per la fruizione “on line” del “Corso per Tutor Aziendali” o, in caso di formazione erogata internamente, di rilasciare il relativo attestato di frequenza nel caso in cui assumono apprendisti ai sensi del D. Lgs. n. 167 del 10/10/2011 – Testo Unico dell’Apprendistato – ;

– richiedere l’inserimento nell’“Elenco dei soggetti abilitati a proporre ed erogare interventi di formazione professionale” e l’accreditamento delle relative sedi formative, ai sensi del Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12 aprile 2005 se configurate come “Agenzie Formative”. Nell’ambito degli interventi destinati ai beneficiari di AA.SS. in deroga (ex art. 19 L. 2/2009), possono, inoltre, presentare la domanda di ammissione al Catalogo dell’Offerta Formativa e richiedere l’abilitazione alla gestione dei percorsi formativi;

– ottemperare agli obblighi  di rendicontazione connessi ai progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, inviando le richieste di rimborso e le informazioni riguardanti  l’avanzamento finanziario e fisico-procedurale dei progetti di competenza, nonché la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.

I Soggetti Abilitati che si registrano e si autenticano sul Portale www.sardegnalavoro.it possono:

– essere informati sulle novità in ambito regionale e nazionale del mercato del lavoro;

– visualizzare i propri dati anagrafici;

– gestire le proprie chiavi d’accesso al sistema;

– gestire le Comunicazioni Obbligatorie relative alle Imprese che hanno concesso autorizzazione ad operare in nome e per conto delle stesse;

– creare, visualizzare e modificare Utenti Delegati;

– gestire l’invio telematico dei Prospetti Informativi ai sensi della Legge 68/99 (conformemente agli standard del Decreto Interministeriale 2 novembre 2010), relativi alle Imprese che hanno concesso l’autorizzazione;

– gestire l’invio delle richieste di CIG in deroga (e del relativo Modello di Sospensione) art.19 ex L.2/2009, relative alle Imprese che hanno concesso l’autorizzazione.

I Cittadini che si registrano e si autenticano sul Portale www.sardegnalavoro.it possono:

– essere informati sulle novità del mercato del lavoro in ambito regionale e nazionale;

– gestire il proprio profilo anagrafico e professionale;

– gestire le proprie chiavi d’accesso al sistema;

– partecipare all’incontro Domanda/Offerta attraverso un sistema automatico di matching con le Imprese;

– gestire l’invio delle richieste di Mobilità in deroga, art.19 ex L.2/2009;

– partecipare agli Avvisi  Pubblici destinati ai cittadini.

Gli Utenti Delegati delle Imprese e dei Soggetti Abilitati che si autenticano sul Portale www.sardegnalavoro.it possono:

– essere informati sulle novità del mercato del lavoro in ambito regionale e nazionale;

– gestire la propria password d’accesso al sistema;

– gestire le Comunicazioni Obbligatorie relative al Soggetto Obbligato (Impresa o Soggetto Abilitato) dal quale si è ricevuta la delega;

– gestire l’invio dei Prospetti Informativi (Legge 68/99) relativi al Soggetto Obbligato (Impresa o Soggetto Abilitato) dal quale si è ricevuta la delega;

– gestire l’invio delle richieste di CIG in deroga (e del relativo Modello di Sospensione) art.19 ex L.2/2009, relativi al Soggetto Obbligato (Impresa o Soggetto Abilitato) dal quale si è ricevuta la delega;

– abilitare i Tutor Aziendali di competenza alla piattaforma di “e-learning” per la fruizione “on line”  del “Corso per Tutor Aziendali” o, in caso di formazione erogata      internamente, di rilasciare il relativo attestato di frequenza nel caso in cui assumono apprendisti ai sensi del D. Lgs. n. 167 del 10/10/2011 –  Testo Unico dell’Apprendistato –;

– richiedere l’accreditamento delle sedi formative, ai sensi del Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12 aprile 2005 se configurate come “Agenzie Formative”. Nell’ambito degli      interventi destinati ai beneficiari di AA.SS. in deroga (ex art. 19 L. 2/2009), possono, inoltre, presentare la domanda di ammissione al Catalogo  dell’Offerta Formativa e richiedere l’abilitazione alla gestione dei percorsi formativi.

Destinatari del sistema CO Sardegna

Dal 1° marzo 2008 é obbligatorio utilizzare il sistema CO Sardegna o altro Sistema Informativo Regionale presso il quale eventualmente sia stato chiesto l’accentramento per le comunicazioni obbligatorie, ad eccezione delle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro domestico che devono essere inserite e inviate direttamente dal portale dell’INPS e le comunicazioni di lavoro marittimo che devono essere inviate dal portale del Ministero del Lavoro.

Dal 27 ottobre 2008 l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie, per i Datori di Lavoro che operano nella Regione Sardegna, deve essere effettuato attraverso il portale www.sardegnalavoro.it, così come previsto dal Decreto Interministeriale.

Il sistema transitorio utilizzato fino al 27 ottobre 2008 è stato predisposto per non interrompere l’invio delle comunicazioni obbligatorie e dare il tempo alla Regione Sardegna di predisporre il proprio servizio.

Non è necessario, basta effettuare il login con le proprie chiavi d’accesso (utilizzate per l’accesso al sistema transitorio del Ministero) all’indirizzo www.sardegnalavoro.it, all’interno dell’area riservata ai servizi on line.

Attraverso il link “Ricerca Co” (visualizzabile dopo aver inserito la UserId e la Password) è possibile ricercare e visualizzare le comunicazioni e le relative ricevute inviate utilizzando il sistema transitorio.

No. Il Portale www.sardegnalavoro.it consente la registrazione del Codice Fiscale (Impresa o Soggetto Abilitato) una sola volta, garantendo l’univocità dei dati inseriti nella propria scheda di registrazione. Pertanto, se si è già accreditati presso il sistema transitorio del Ministero occorre effettuare il login con le chiavi d’accesso fornite.

Le tabelle sono disponibili nell’area download del portale pubblico per il lavoro al seguente link http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx.

Nel portale www.sardegnalavoro.it è possibile visualizzarle nell’area dedicata alla normativa di riferimento, dopo aver selezionato il link “CO Sardegna” presente nella pagina personale dell’Impresa/Soggetto Abilitato o nella sezione “Comunicazioni on line” dedicata ad essi nella home page.

Accreditamento e Accentramento

La procedura di accreditamento è indispensabile per poter trasmettere le comunicazioni obbligatorie, previste dal Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, di assunzione e di tutti gli eventi modificativi del rapporto di lavoro.

No. Le Imprese, che hanno la sede legale e le sedi di lavoro situate in due o più Regioni, hanno facoltà di accentrare l’invio delle comunicazioni presso uno dei servizi informatici ove è ubicata una delle sedi, sia se lo effettuano direttamente (Soggetti Obbligati) sia per il tramite di un intermediario (Soggetti Abilitati).

I Soggetti Abilitati che rientrano nel quadro normativo della legge n. 12/79, possono richiedere l’accentramento presso il servizio informativo regionale ove è situata la Sede Legale.

Le Agenzie di Somministrazione possono accentrare l’invio delle comunicazioni attraverso un unico servizio informatico regionale, individuato tra quelli ove è ubicata una delle loro Sedi Operative.

Il Datore di Lavoro che ha scelto l’accentramento è tenuto ad inviare tutte le comunicazioni, ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge, esclusivamente attraverso il nodo regionale prescelto.

Si. La richiesta di accreditamento da parte di un Soggetto Abilitato può essere effettuata senza indicare i dati dei propri clienti (Imprese).

Indipendentemente dalla ricezione dell’e-mail di conferma dell’accreditamento, è sufficiente autenticarsi al portale tramite SPID/TS-CNS (Tessera sanitaria e Carta Nazionale dei Servizi) o utilizzando le credenziali SIL (userid e password), attraverso la selezione del link “CO Sardegna”.

L’accentramento è consentito previa comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le modalità operative indicate nel link www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx. Coloro che richiedono l’accentramento per l’invio delle comunicazioni sul sistema regionale www.sardegnalavoro.it devono comunicare i dati essenziali, all’abilitazione e all’accentramento, al Centro Servizi per il Lavoro di competenza, indicando codice fiscale o partita IVA dell’Impresa e il numero di richiesta rilasciato dal Ministero.

Assunzione

La comunicazione d’instaurazione di rapporto di lavoro deve essere inviata entro le ore 24 del giorno precedente quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (anche se giorno festivo). Restano escluse dall’obbligo di comunicazione, entro il giorno precedente, le assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”. Unicamente per i contratti di somministrazione o nel caso in cui il Datore di Lavoro sia una Pubblica Amministrazione (come indicato all’ art. 5 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – collegato lavoro), la comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data in cui si verifica l’evento.

La comunicazione d’urgenza consente di adempiere agli obblighi di invio nell’ipotesi introdotta dall’art. 1, comma 1180, ultimo capoverso della Legge 296/2006, che prevede che:

“in caso di urgenza connessa a esigenze produttive, la comunicazione d’ instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall’evento, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”. .

In base alla circolare MLPS del 4 gennaio 2007:

“sono comprese anche le ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata per evitare danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di procrastinare l’impiego dei lavoratori”..

Inoltre, la nota Circolare MLPS del 21 dicembre 2007 prevede che:

“in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, si possa adempiere all’obbligo inviando, nei termini previsti dalla legge, una comunicazione sintetica d’urgenza ad un fax server nazionale (848 800 131). Fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia; la comunicazione sintetica d’urgenza va effettuata utilizzando un facsimile cartaceo del modello “Unificato Urg” reperibile al link www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argo02/Documents/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf”.

In base a quanto previsto all’art. 4 al comma 2 del Collegato Lavoro (Legge 183/2010) “Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.

La Comunicazione semplificata per l’assunzione d’urgenza nel settore del turismo va effettuata utilizzando l’apposito “form on line” presente sul portale del Ministero, al link www.co.lavoro.gov.it/co/urgturistico.aspx

L’urgenza è prevista solo nei casi di assunzione. Per gli altri casi la comunicazione deve essere inoltrata entro 5 gg. dall’evento, pertanto non è necessario predisporre un modello d’urgenza.

È indispensabile inserire la comunicazione on line il primo giorno utile, e comunque non oltre il 5° giorno, specificando nella sezione “Dati invio” la nuova voce “08 – comunicazione a seguito urgenza via fax”.

In caso di UNIURG telematico è indispensabile inviare la comunicazione d’integrazione il primo giorno utile, e comunque non oltre il 5° giorno, specificando nella sezione “Dati invio” la voce “07 – Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica”. In questo caso la compilazione del campo “Codice Comunicazione precedente” è obbligatoria.

In caso di UNIURG Settore Turistico telematico (art.4 c.2 L183/2010) è indispensabile inserire la comunicazione d’integrazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, specificando nella sezione “Dati invio” la nuova voce “09 – Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica settore turistico (comma 2 art. 4 Legge n° 183 del 2010)”. In questo caso la compilazione del campo “Codice Comunicazione precedente” è obbligatoria.

In base alla circolare MLPS del 4 gennaio 2007, “restano escluse dall’obbligo di comunicazione entro il giorno precedente, le assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero a causa di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere nell’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza. Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno”.

A seguito dell’istituzione della c.d. “comunicazione unica di impresa”, la lettera Circolare del 20 aprile 2010 chiarisce, per le imprese di nuova costituzione che hanno necessità di impiegare personale sin dal primo giorno, la possibilità di effettuare una comunicazione obbligatoria di assunzione per causa di “forza maggiore”, entro e non oltre i cinque giorni successivi “all’evento”.

In base a quanto indicato dalla nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, il campo “data fine rapporto” NON deve essere compilato solo quando il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato a meno che non si tratti di lavoro stagionale.

Tale data deve essere obbligatoriamente indicata in presenza di contratto a termine (d.lgs. 368/2001 e discipline speciali), contratto di durata (contratto di formazione e lavoro, contratto di lavoro a progetto, co.co.pro. nelle pubbliche amministrazioni, lavoro occasionale, tirocinio, lavoro o attività socialmente utile – LSU o ASU).

Nel caso di Apprendistato per lavoratori stagionali, la data di fine rapporto deve essere compilata e coincide con la “Data fine periodo formativo”.

Le comunicazioni relative a rapporti di lavoro per soggetti appartenenti alle liste previste dalla legge 68/99 devono essere effettuate esclusivamente tramite la modalità di trasmissione on line del servizio CO Sardegna.

In base a quanto indicato nella Circolare n. 20/2008, nelle ipotesi in cui l’azienda, che si è affidata a professionisti o associazioni di categoria per le comunicazioni di instaurazione dei rapporti di lavoro, si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello «UniLAV», in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati (a condizione che abbia proceduto all’invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante il modello «UniURG»), ha l’onere di documentare, agli organi di vigilanza, l’affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria.

In base a quanto previsto all’art. 5 del Collegato Lavoro (Legge 183/2010) “Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.”

Trasformazione, Proroga e Cessazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per le seguenti ipotesi:

– proroga del termine inizialmente fissato;

– trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

– trasformazione da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;

– trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

– trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

– trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato;

– trasferimento del lavoratore;

– distacco/comando;

– Fine periodo formativo;

Le variazioni dell’orario di lavoro (all’interno dello stesso “Tipo Orario”) il cambio della qualifica professionale e il cambio di livello non sono, invece, soggette all’obbligo di comunicazione

Le comunicazioni di trasformazione, proroga, cessazione di un rapporto di lavoro devono essere inviate entro 5 giorni dall’evento. Unicamente per i contratti di somministrazione, o nel caso in cui il Datore di Lavoro sia una Pubblica Amministrazione (come indicato all’ art. 5 della legge 4 novembre 2010, n. 183 – collegato lavoro)  , le comunicazioni di cessazione, proroga e trasformazione devono essere comunicate entro il ventesimo giorno del mese successivo la data in cui si verifica l’evento.

Ad eccezione del campo “data inizio” tutti i campi si riferiscono al rapporto di lavoro dopo la sua trasformazione.

Si deve utilizzare il modulo UNILAV – Trasformazione. La voce da inserire nel campo “Codice trasformazione”, presente nella sezione “Trasformazione”, è “TL ? Trasferimento del lavoratore”. Prima del salvataggio della sezione sarà indispensabile compilare anche i campi “Comune sede di lavoro precedente” e “Indirizzo sede di lavoro precedente”.

La comunicazione deve essere inviata dal Datore di Lavoro originario; cioè colui detiene il rapporto di lavoro e mette a “disposizione” del Datore di Lavoro distaccatario/comandatario il proprio lavoratore.

In caso di distacco all’estero, nella sezione “Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato” devono essere compilati obbligatoriamente i seguenti campi: “Denominazione datore di lavoro distaccatario”, “Settore”, “Comune Sede lavoro” (dove deve essere indicato lo Stato Estero in cui si distacca il lavoratore), “Indirizzo sede di lavoro” e uno tra i campi “telefono sede di lavoro”, “fax sede di lavoro” e “e-mail sede di lavoro”.

Non devono essere compilati i campi: “codice fiscale distaccatario”, “PAT INAIL standard” e “CAP sede di lavoro”.

Nel caso di distacco o comando la PAT INAIL da indicare nella sezione “trasformazione” della CO di “Trasformazione/Distacco” è la seguente:

– nella sottosezione “Dati Rapporto” si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale assegnata dall’INAIL al Datore di Lavoro distaccante o comandante.

– nella sottosezione “Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato” si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale assegnata dall’INAIL al Datore di Lavoro distaccatario o comandatario.

Nel caso di Distacco presso azienda estera la PAT INAIL del Datore di Lavoro distaccatario o comandatario non deve essere indicata.

La data fine distacco deve essere indicata nel campo “Data fine distacco” presente nella sezione “Trasformazione” della comunicazione di trasferimento/distacco.

L’eventuale comunicazione di variazione della data di fine distacco deve essere trasmessa inviando una nuova comunicazione di distacco, mantenendo l’originale data di inizio e inserendo la nuova data di fine distacco, sia che si anticipi la fine del distacco precedentemente comunicata, sia che la si proroghi.

Il contratto a tempo determinato è attualmente disciplinato dal D.Lgs 368 del 6 settembre 2001.

Il contratto a termine può essere prorogato una sola volta con la possibilità di raggiungere il limite massimo di 36 mesi.

Le seguenti forme contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a termine:

– rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli ed operai assunti a tempo determinato

– contratti di lavoro temporaneo

– contratti di inserimento

– contratti di apprendistato

– rapporti di lavoro instaurati con aziende che esercitano il commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli

– lavoro c.d. “extra”

– assunzione a termine di lavoratori in mobilità

– assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità

– contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di anzianità

La comunicazione di cessazione deve essere effettuata solo quando la data fine rapporto sia anticipata rispetto alla data di fine rapporto comunicata precedentemente.

Nel caso di una comunicazione di cessazione di rapporto a tempo indeterminato, il campo “Data fine rapporto” non va valorizzato a meno che non si tratti di lavoro stagionale. Al contrario, in caso di una comunicazione di cessazione di rapporto a tempo determinato, il campo “Data fine rapporto” deve essere necessariamente compilato con la data di fine rapporto comunicata al momento dell’instaurazione del Rapporto di Lavoro o della proroga.

La cessazione del rapporto a termine deve essere comunicata soltanto quando la data fine rapporto sia differente da quella comunicata in precedenza. In questi casi la motivazione corretta è: “Modifica del termine inizialmente fissato”.

Sospensione rapporto di lavoro

Le comunicazioni di sospensione e di rientro da sospensione non sono gestite dal sistema CO Sardegna in quanto non rientrano fra le comunicazioni obbligatorie di cui al Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007.

Annullamento e Rettifica

In base a quanto previsto dalla nota circolare MLPS del 21 dicembre 2007, l’annullamento di una comunicazione è possibile nei seguenti casi:

– per qualsiasi motivazione, prima della scadenza del termine stabilito dalla legge per effettuare la comunicazione;

– per il mancato verificarsi dell’evento oggetto della comunicazione. La comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro può essere annullata entro la data prevista di inizio rapporto (Nota Circolare n. 8371 del 21 dicembre 2007).

Per annullare o rettificare una comunicazione occorre:

– Ricercare, attraverso il link “Ricerca CO”, la comunicazione inviata che si intende annullare o rettificare;

– Selezionare la voce “Annullamento” o “Rettifica” dal menù a tendina visualizzato affianco alla comunicazione d’interesse;

– Selezionare l’icona per proseguire e procedere alla visualizzazione della Co di annullamento o con la compilazione e il salvataggio dei dati nel caso di invio della Co di rettifica;

– Selezionare il link “Invio CO” posto sulla sinistra della schermata.

Il servizio telematico CO Sardegna prevede la possibilità di annullare una comunicazione inviata erroneamente. Non è possibile annullare una comunicazione già annullata.

La rettifica di comunicazione inviata dal portale www.sardegnalavoro.it deve essere effettuata attraverso la “Ricerca CO”; individuata la comunicazione è sufficiente selezionare l’opzione “Rettifica” dal menù delle operazioni disponibili. Una volta salvate le modifiche procedere con l’invio della comunicazione.

No. L’annullamento di una comunicazione di rettifica non ripristina la comunicazione originale; infatti, quest’ultima è da considerarsi sostituita dalla precedente rettifica.

Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 89 del 16 maggio 2012, la rettifica dei dati essenziali deve essere effettuata entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione Obbligatoria originaria. Successivamente a tale periodo potranno essere rettificati SOLO i dati non essenziali. I dati essenziali sono espressamente indicati nel documento ”Modelli e regole – Gennaio 2014”, presente nella sezione ”Normativa di riferimento” del portale SardegnaLavoro.

Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 235 del 05 ottobre 2012, in caso di particolari necessità o di situazioni che potrebbero danneggiare il Lavoratore o il Datore di Lavoro, gli stessi potranno richiedere ai Centri Servizi per il Lavoro di competenza (CSL) di effettuare una rettifica che preveda la modifica dei dati essenziali anche dopo i termini previsti. Tale comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni, dovrà essere inserita direttamente dai CSL, esclusivamente in questi casi:

– rettifica a seguito di verbale di Ispezione;

– rettifica per variazione dati permesso di soggiorno.

Nel caso citato, è necessario far inviare  la comunicazione di rettifica dal Centro Servizi per il lavoro, organo  abilitato alla rettifica dei dati essenziali anche dopo il  termine dei  5 giorni dall’invio della Comunicazione Obbligatoria originaria.

Procedure da seguire in caso di malfunzionamento del sistema

Esclusivamente per le comunicazioni di Assunzione, in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, si può adempiere all’obbligo inviando, nei termini previsti dalla legge, una comunicazione sintetica d’urgenza al fax server nazionale (848 800 131). Fermo restando l’obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell’anomalia, la comunicazione sintetica d’urgenza va effettuata utilizzando un facsimile cartaceo del modello “Unificato Urg” reperibile al link www.cliclavoro.gov.it/servizi/azienda/argo02/Documents/UNIURG_AGGIORNATO.v6.pdf.

L’eventuale ritardo di comunicazione sarà valutato dagli organi ispettivi. Non è prevista una comunicazione di urgenza per proroghe, trasformazioni e cessazioni.

Lavoratori extracomunitari

Il Ministero dell’Interno, con nota del 29 gennaio 2008, ha chiarito che l’obbligo previsto dall’art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con cittadini non comunitari, è assolto con l’invio delle comunicazioni on line.

A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare neanche il “modello Q”, ma assolveranno agli obblighi previsti dall’art. 36-bis del regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla legge n.296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

In base alla Circolare del MLPS del 15 aprile 2011, per i Cittadini non comunitari, i campi:

– “sussistenza della sistemazione alloggiativa”;

– “impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio”

devono essere sempre compilati con l’opzione “SI”. Non è permesso, pertanto, l’invio di una CO avente uno dei due campi valorizzato con l’opzione “NO”. I due campi NON devono essere compilati, invece, in caso di Proroga, Trasformazione o Cessazione.

In base all’aggiornamento ai nuovi standard previsti dai Decreti Direttoriali n.857 del 15/02/2010 e n.1248 del 05/03/2010 resi operativi sul SIL SARDEGNA in data 31/03/2010, i “Dati straniero” dei cittadini comunitari e dei cittadini di Svizzera, San Marino, Islanda, Norvegia, Città del Vaticano e Liechtenstein non devono essere compilati nelle sezioni “Lavoratore” e “Lavoratore Co-obbligato”.

Occorre valorizzare il campo con la data convenzionale 31/12/2099.

Occorre valorizzare il campo con la data convenzionale 01/01/1900.

È corretto inserire la data di scadenza dell’ultimo permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo.

Nel campo “scadenza permesso” deve essere inserita la data convenzionale del 31/12/2099.

E’ indispensabili indicare come tipo documento “Altro documento”, come motivo del permesso “lavoro subordinato” (anche stagionale) e come “scadenza del permesso” la data del provvedimento dell’autorità giudiziaria di ammissione al lavoro esterno.

Per i titoli di studio stranieri che non hanno validità legale in Italia bisogna dichiarare “nessun titolo di studio”.

E’ indispensabile indicare nel campo ”titolo di soggiorno” la voce ”altro provvedimento” e nel campo ”questura rilascio titolo di soggiorno” la questura competente territorialmente per la sede di lavoro.

Il campo non deve essere compilato SOLO nel caso in cui il Titolo di Soggiorno sia “in attesa di permesso”, “in rinnovo” o “altro provvedimento”.

Nei casi in cui si è obbligati, tale campo deve essere compilato indicando la sede della Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per il Lavoratore d’interesse.

Datori extracomunitari

I “Dati Anagrafici” devono essere compilati obbligatoriamente nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica) sia extracomunitario o neo comunitario in regime transitorio. Devono essere compilati anche nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica), pur non avendo la cittadinanza extracomunitaria o neocomunitario in regime transitorio, abbia proceduto alla compilazione del “Modello Q” nella sezione “Lavoratore” o nella sezione “Lavoratore Co-obbligato”.

I “Dati straniero” devono essere compilati obbligatoriamente nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica) sia extracomunitario o neo comunitario in regime transitorio e sia altresì soggiornante in Italia. Non devono essere compilati nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica) abbia la cittadinanza comunitaria o di cittadinanza relativa a paesi non appartenenti alla UE ma per i quali vige un accordo di libero accesso: Svizzera, Sanmarinese, Santa Sede, Norvegese, Islandese, Liechtenstein.

I dati straniero non devono essere compilati nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica) non sia soggiornante in Italia, intendendosi come tale il cittadino extracomunitario o neo comunitario in regime transitorio che, non avendo superato i tre mesi di soggiorno in Italia non ha l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe del Comune per ottenere un attestato che dimostri la regolarità del soggiorno in Italia.

Nel campo “scadenza permesso” deve essere inserita la data convenzionale 31/12/2099.

Nel campo “scadenza permesso” deve essere inserita la data convenzionale 01/01/1900.

Nel campo “scadenza permesso” deve essere inserita la data dell’ultimo permesso di soggiorno, in attesa di rinnovo.

Nel campo “scadenza permesso” deve essere inserita la data convenzionale del 31/12/2099.

Questo campo deve essere compilato SOLO nel caso in cui il Datore di Lavoro (se persona fisica) o il Legale Rappresentante (se l’impresa ha natura giuridica), abbia la cittadinanza extracomunitaria o neo comunitaria in regime transitorio e sia soggiornante in Italia. In tale campo deve essere inserita la sede della Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno selezionandola dalla tabella “Questure”. Il campo non deve essere compilato nel caso in cui il Titolo di Soggiorno sia “in attesa di permesso”, “in rinnovo” o “altro provvedimento”.

Regole di compilazione

Dopo aver selezionato il pulsante “MOSTRA SEDI OPERATIVE” presente nella sezione “Datore di lavoro” dei modelli UNILAV/UNISOMM/VARDATORI, selezionare il pulsante “Nuova Sede”. Il sistema permetterà la compilazione dei campi relativi alla Sede d’interesse. Una volta inviata la comunicazione, la nuova Sede Operativa sarà inserita nell’elenco delle Sedi disponibili.

Nei modelli UNILAV non è prevista l’indicazione della persona sostituita in caso di sostituzione obbligatoria o facoltativa (maternità o malattia).

E’ sufficiente selezionare l’opzione “SI” in corrispondenza della voce “Socio Lavoratore” nella sezione “Inizio” della comunicazione di assunzione.

Nel campo PAT INAIL standard, deve essere inserita la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro assegnata dall’INAIL.

Nel campo PAT INAIL standard occorre selezionare il seguente codice: 00000000 (In attesa di codice PAT).

I Datori di Lavoro che non possiedono un codice PAT INAIL personale inseriranno uno dei seguenti codici:

– 99990000 Ditta estera

– 99990001 Studi professionali/Altro

– 99990002 Impiegati Agricoli

– 99991000 Colf

– 99991001 Operai Agricoli

– 99992000 Ministeri

Le voci presenti nella tabella “CO-Agevolazioni” sono state stabilite dal Ministero del Lavoro; pertanto, nel caso in cui non si dovesse trovare la voce d’interesse è indispensabile inviare la comunicazione senza compilare il campo e inviare una nota all’ente competente.

Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 240 del 21 ottobre 2011, nel campo “Qualifica professionale ISTAT” si inserisce la qualifica professionale assegnata al lavoratore, facendo riferimento alla tabella “CP 2011″ presente negli Allegati al Decreto riportati nella sezione “Normativa di riferimento” del portale SardegnaLavoro.

In caso di rapporto di lavoro con tipologia contrattuale riferita all’Apprendistato, si precisa quanto segue:

– nel caso della comunicazione UNILAV, tipo adempimento “Assunzione”, “Proroga” o “Trasformazione”, deve essere inserita la qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione;

– nel caso della comunicazione UNILAV, tipo adempimento “Cessazione”, deve essere inserita la qualifica professionale posseduta al momento della cessazione;

– nel caso della comunicazione UNISOMM in costanza di missione deve essere inserita la qualifica professionale assegnata all’apprendista all’atto della missione;

– nel caso della comunicazione VARDATORI, deve essere inserita la qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione.

Tutti i sistemi informativi sono tenuti ad utilizzare la tabella delle qualifiche “CP 2011″, introdotta dal Decreto Direttoriale n. 240 del 21 ottobre 2011; pertanto, se non si trova la qualifica d’interesse è possibile inserire quella che più si avvicina alla mansione svolta dal lavoratore.

Sì. In base a quanto definito dal Decreto direttoriale n. 240 del 21 ottobre 2011, occorre ricondurre in ogni caso ad una qualifica della Tabella “ISTAT CP 2011″ l’insieme delle mansioni oggetto della prestazione di lavoro. Qualora il rapporto di lavoro non sia di tipo subordinato ovvero nel caso di tirocinio e altra esperienza assimilata, è indispensabile comunque indicare la qualifica ISTAT che più si avvicina all’attività lavorativa oggetto del rapporto.

La voce da indicare è “ND – nessun contratto applicato”.

No. Il Ministero del Lavoro ha stabilito che in caso di cambio di qualifica, di livello di inquadramento o di orario (rimanendo comunque nella stessa tipologia orario) non è prevista la comunicazione.

In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del lavoratore coobbligato, solo in caso di contratto di lavoro ripartito (art. 41 D.Lgs 276/2003). I campi ed il loro significato sono gli stessi della sezione “Lavoratore”.

Nel campo “Retribuzione compenso” si inserisce il compenso lordo annuo.

Nei rapporti di Apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto. In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio.

Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore “zero”.

Il valore “zero” può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito.

Si, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, il campo “Retribuzione compenso” deve essere sempre compilato.

Nel campo “retribuzione/compenso” deve essere indicato il compenso lordo annuo.

Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è possibile calcolare la retribuzione (ad esempio il contratto di agenzia, lavoro stagionale, lavoro intermittente, associazione in partecipazione, tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito) si utilizza il valore “0”.

In caso di Apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto.

In caso di Tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio.

Nel caso in cui venga assunto un dipendente a tempo determinato (ad esempio per un mese), va indicato il compenso lordo annuo (inteso come imponibile lordo contributivo) e non i singoli giorni/mesi in cui il lavoratore presterà la sua attività lavorativa.

In caso di assunzione part time deve essere  indicato il compenso lordo annuale corrisposto al lavoratore in virtù delle ore di part time lavorate e indicate nel contratto.

Si precisa comunque che, come indicato nella Nota n. 489 del 10/01/2014, fermo restando l’obbligatorietà della compilazione del campo “retribuzione/compenso”, la stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa. Infatti, è richiesta già di per sé l’indicazione del contratto collettivo applicato che garantisce la corretta applicazione dei contenuti di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996).

In caso di valori contenenti numeri decimali, è indispensabile arrotondarli tenendo conto delle regole matematiche che indicano che da zero a cinque (compreso), si arrotonda per difetto, da sei in poi si arrotonda per eccesso.

Il protocollo è visibile solo ed esclusivamente dopo l’invio della comunicazione. È possibile utilizzare il pulsante “Stampa ricevuta” per aprire ed eventualmente stampare il PDF della comunicazione su cui sarà indicato il numero di protocollo. È possibile inoltre, attraverso una ricerca delle comunicazioni inviate, visualizzare i dettagli in formato PDF e XML della comunicazione e del relativo protocollo.

E’ possibile ottenere una copia della ricevuta utilizzando lo strumento di ricerca delle comunicazioni inviate “Ricerca CO”. La ricevuta è disponibile in due formati:

– Formato stampabile in PDF;

– Formato digitale in XML.

Lo strumento del form on line è utilizzato per l’invio di comunicazioni di assunzione; tutti gli altri eventi modificativi del rapporto di lavoro (proroga, trasformazione, cessazione, rettifica e annullamento) possono essere comunicati utilizzando la CO inviata per il Lavoratore, ricercandola attraverso lo strumento “Ricerca CO”, e selezionando dal menù operazioni il tipo di adempimento d’interesse.

Se uno di questi eventi non è legato a una comunicazione inviata precedentemente in via telematica è indispensabile compilare il form on line.

In seguito all’aggiornamento ai nuovi standard previsti dai Decreti Direttoriali n.857 del 15/02/2010 e n.1248 del 05/03/2010 resi operativi sul SIL SARDEGNA in data 31/03/2010, l’annullamento delle comunicazioni inviate precedentemente a tale data va effettuato attraverso l’inserimento ex-novo della comunicazione di riferimento dal “Form on-line”, valorizzando obbligatoriamente nella sezione “datore di lavoro” il nuovo campo “pubblica amministrazione”. Nella sezione “dati invio” deve essere selezionata, nel campo “tipo comunicazione”, la voce “annullamento” mentre nel campo “codice comunicazione precedente” va valorizzato il codice della comunicazione che si intende annullare.

In base alla Circolare del 14 febbraio 2007, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le “nomine di componenti degli organi di amministrazione e controllo di società”.

In base alla Circolare del 14 febbraio 2007: “Al fine di evitare comportamenti difformi, basati su criteri diversi, si ritiene possa essere conveniente che per tipologie di lavoro si applichi il seguente criterio: la sede del committente presso la quale si realizza il “coordinamento” anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003?”

Pertanto, l’obbligo di comunicazione riguarda solo ed esclusivamente la sede operativa presso la quale si svolge il coordinamento del rapporto di lavoro d’interesse.

No. L’elemento che rileva l’obbligo di comunicazione è identificato con il luogo ove si svolge la prestazione di lavoro, pertanto lo spostamento del cantiere (nel caso di cantieri mobili) non prevede nuove comunicazioni. Fattispecie diversa è il trasferimento del lavoratore a titolo definitivo da un cantiere ad un altro; in questo caso è indispensabile effettuare una comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro.

Qualsiasi forma di assunzione anche con prestazione occasionale deve essere comunicata; infatti, il modello UNILAV prevede tra le tipologie contrattuali la voce “Lavoro occasionale”. Ne sono escluse solo quelle forme di lavoro autonomo che rientrano nella tipologia dell’art. 2222 del Codice Civile.

In base a quanto sancito dalla circolare UPPA n. 01/08, nei processi di mobilità in senso tecnico, cioè nelle cessioni del contratto di lavoro (disciplinate dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) l’Amministrazione che cede il lavoratore deve comunicare una cessazione mentre l’Amministrazione che lo acquisisce deve inviare l’assunzione. Ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua, ai fini della carriera del dipendente, senza soluzione di continuità e che la perdita del lavoratore sia considerata o meno cessazione per l’Amministrazione cedente ai fini del rispetto delle normative sulle assunzioni.

Dal 10 gennaio 2013, in attuazione del Decreto Direttoriale n. 325 del 05/10/2012, tutti i Datori di Lavoro (in primis quelli agricoli, ai sensi dell? art. 18 della Legge 35/2012) possono inviare una comunicazione che abbia ad oggetto più Lavoratori (ovviamente è necessario che il rapporto di lavoro sia identico per tutti i Lavoratori indicati).

Dal 10 gennaio 2013, in attuazione del Decreto Direttoriale n. 325 del 05/10/2012, si ha la possibilità di indicare agevolazioni multiple in un?unica Comunicazione Obbligatoria.

Il campo “Giornate lavorative previste” sono da indicarsi solo nel  caso di rapporti di lavoro agricoli.

Invio delle comunicazioni per variazioni e trasferimenti dell’impresa

E’ indispensabile utilizzare il modulo “VARDATORI – Variazione Ragione Sociale”.

Il modello VARDATORI può essere utilizzato nei seguenti casi:

– Variazione della ragione sociale del datore di lavoro;

– Incorporazione;

– Fusione;

– Usufrutto;

– Cessione ramo d’azienda;

– Cessione di contratto;

– Affitto ramo d’azienda.

No. Il campo “Data Affitto ramo d’azienda” deve essere compilato SOLO quando è selezionato il codice “02 – Affitto ramo”.

Lavoro di somministrazione

No. Per quanto concerne i rapporti di lavoro in somministrazione è indispensabile utilizzare l’apposito modello UNISOMM. Il modello UNISOMM consente la comunicazione dell’instaurazione, della proroga e della cessazione della somministrazione; inoltre, consente l’inserimento e l’invio delle CO di inizio, proroga, trasformazione e cessazione della missione.

La trasformazione del rapporto di somministrazione tra Agenzia e Lavoratore è indicata sempre nella sezione “Rapporto Agenzia/Lavoratore” ed è comunicata esclusivamente in fase di comunicazione di una missione (e quindi per l’inizio, proroga, trasformazione, cessazione di una missione).

In base alla Circolare del Ministero del Lavoro del 4 gennaio 2007, la compilazione e l’invio del modello UNISOMM deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione).

L’invio delle singole comunicazioni UNISOMM è da considerarsi oltre i termine di legge quando è effettuato oltre il giorno 20 del mese successivo dalla data di:

– inizio somministrazione nel caso di UNISOMM di assunzione con e senza missione;

– trasformazione nel caso di UNISOMM per trasferimento del Lavoratore e per trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;

– cessazione nel caso di UNISOMM per cessazione anticipata della missione e per cessazione contestuale del rapporto di lavoro e della missione.

Si. A seguito della reintroduzione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato (Legge finanziaria 2010) è possibile inviare la comunicazione UNISOMM, Trasformazione Missione anche per la tipologia DI (trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato).

Apprendistato

Le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro di tipo “Apprendistato” devono essere effettuate come per le altre tipologie contrattuali tramite la modalità di trasmissione disposte dal servizio CO Sardegna.

Per i rapporti di lavoro di tipo Apprendistato come indicato nel Verbale del Tavolo Tecnico SIL del 9 marzo 2011:”le aziende plurisede potranno accentrare le comunicazioni nel servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale, rimandando ad una fase successiva all’approvazione degli standard, ulteriori riflessioni sul rapporto tra comunicazione, unica per tutte le regioni, e i piani formativi che differiscono da regione a regione.”

Le comunicazioni obbligatorie devono essere inserite tenendo conto di quanto segue: – in caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di un contratto di apprendistato instaurato con codice:

A.03.00 APPRENDISTATO EX ART.16 L. 196/97

A.03.01 APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE FORMAZIONE

occorre utilizzare il codice:

A.03.08 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE – in caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di un contratto di apprendistato instaurato con codice:

A.03.02 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

occorre utilizzare il codice:

A.03.09 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

– in caso di proroghe, trasformazioni o cessazioni di un contratto di apprendistato instaurato con codice:

A.03.03 APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

occorre utilizzare il codice:

A.03.10 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

La prosecuzione del periodo formativo, secondo quanto previsto dall’ art.2 comma 1 lett. H del TU, deve essere comunicata utilizzando il modello UNILAV e come tipo adempimento la “proroga” . La data di fine proroga si intende come nuovo termine del periodo formativo. In questo caso il campo “Prosecuzione di fatto” va compilato con l’opzione “NO”.

Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 240 del 21 ottobre 2011, nel campo “Qualifica professionale ISTAT” si inserisce la qualifica professionale assegnata al lavoratore, facendo riferimento alle tabelle CP 2011.

In particolare:

– nel caso della comunicazione UNILAV, tipo adempimento “Assunzione”, “Proroga” o “Trasformazione”, deve essere inserita la qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione;

– nel caso di comunicazione UNILAV, tipo adempimento “Cessazione”, deve essere inserita la qualifica professionale posseduta al momento della cessazione;

– nel caso di comunicazione UNISOMM, in costanza di missione, deve essere inserita la qualifica professionale assegnata all’apprendista all’atto della missione;

– nel caso di comunicazione VARDATORI, deve essere inserita la qualifica professionale che conseguirà l’apprendista al termine del periodo di formazione.

Dal 10 gennaio 2013, in attuazione del Decreto Direttoriale n. 325 del 05/10/2012, la “Data fine rapporto” non deve essere compilata, salvo il caso in cui l’Apprendistato non abbia ad oggetto un Rapporto di Lavoro stagionale. In tal caso la data di fine rapporto deve essere compilata e coincide con la “Data fine periodo formativo”.

In caso di instaurazione/modifica di un rapporto di lavoro con tipologia contrattuale riferita all’Apprendistato, deve essere inserito il livello di inquadramento riconosciuto all’apprendista al momento dell’assunzione.

Nel caso di rapporti di Apprendistato, il campo deve essere compilato indicando il dato relativo al primo anno di contratto. Tale dato si riferisce sempre al compenso lordo annuo.

No, tale codice di trasformazione può essere utilizzato, nei rapporti di Apprendistato, solo nel caso di termine anticipato del periodo.

– nel caso di UNILAV di Assunzione deve essere indicata la data in cui ha termine il periodo formativo.

– nel caso di UNILAV di Cessazione deve essere indicata la data di termine del periodo formativo comunicata al momento dell?instaurazione del rapporto di lavoro o prorogata.

– nel caso di VARDATORI per Trasferimento/cessione azienda deve essere indicata la data in cui ha termine il periodo formativo.

In tutti e tre i casi, se l’Apprendistato riguarda un Rapporto di Lavoro stagionale, la “Data fine periodo formativo” e la “Data fine rapporto” coincidono.

– nel caso di UNISOMM deve essere indicata la data in cui ha termine il periodo formativo.

Nel caso citato, è necessario far inviare  la comunicazione di rettifica dal Centro Servizi per il lavoro, organo  abilitato alla rettifica dei dati essenziali anche dopo il  termine dei  5 giorni dall’invio della Comunicazione Obbligatoria originaria.

In relazione alla questione del preavviso obbligatorio  si precisa  che, al contratto di apprendistato stipulato antecedentemente all’entrata in vigore del T.U. del 25 ottobre 2011,  così come chiarito dalla L.92/2012, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato previgente. Ne consegue che il datore di lavoro, nel caso le parti decidano di recedere dal contratto, dovrà comunicare la proroga dello stesso indicando la scadenza del periodo di recesso individuato dai contratti collettivi.

Tirocinio

Per comunicare l’assunzione di un Tirocinante occorre inserire una CO UNILAV di Assunzione e compilare la sottosezione “Tirocinio” presente nella sezione “Inizio” della CO.

In base a quanto indicato nella nota MPLS del 21 dicembre 2007, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato abbia inizio durante o al termine del tirocinio (o altra esperienza assimilata) senza soluzione di continuità, è necessario comunicare la trasformazione.

Questa sezione deve essere compilata nel caso di rapporti di Tirocinio di tipo extracurricolare. Pertanto, non sono oggetto di comunicazione (secondo quanto disposto dalle ”Linee guida in materia di tirocini” – Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013):

– I tirocini curriculari;

– periodi di pratica professionale

– tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;

– tirocini transnazionali;

– tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

– tirocini estivi.

Nel caso di compilazione di una CO che interessa un esperienza assimilata al  Tirocinio, nel quale si compila la tipologia contrattuale con la voce C.01.00 TIROCINIO, nel campo  “CF soggetto promotore di tirocinio” deve essere riportato nuovamente il CF/Partita Iva del Datore di lavoro che assume il Lavoratore.

L’Ente Datoriale (Università o Enti di Formazione) che provvede agli obblighi di denuncia INAIL e Assicurazione conto terzi, oppure l’azienda che ospita lo stagista? Fermo restando l’obbligo in capo al soggetto ospitante (come già chiarito con la nota del 4 gennaio 2007), nulla osta a che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore. L’obbligo di comunicazione sussiste per gli stage e tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i tirocini promossi da soggetto e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza scuolalavoro.

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2007 chiarisce che per le esperienze assimilate ai tirocini formativi e di orientamento (borse di studio, borse post dottorato di ricerca) deve essere effettuata la Comunicazione Obbligatoria.

In tale campo deve essere inserita la categoria di del tirocinante oggetto di tale comunicazione.

I codici da 04 a 07 (neoqualificato, neodiplomato, neolaureato, neodottorato) si riferiscono a soggetti che abbiano conseguito il relativo titolo di studio da non più di 12 mesi.

Di seguito i titoli di studio che si riferiscono a ciascuna voce:

– Cod. 04 Neoqualificato: attestato di qualifica di operatore professionale;

– Cod. 05 Neodiplomato: diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), diploma di tecnico superiore (ITS);

– Cod. 06 Neolaureato: laurea, diploma accademico di primo livello, laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, master universitario di primo livello, diploma accademico di specializzazione (I), diploma di perfezionamento o master (I);

– Cod. 07 Neodottorato: dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di secondo livello, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di perfezionamento o master (II);

Lavoro Domestico

Dal 29 gennaio 2009, a seguito della conversione in legge (n. 2/2009) del D.L. n. 185/2008, e in particolare con le disposizioni dei commi 11 e 12 dell’art. 16-bis, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico devono essere inviate direttamente dal sito www.inps.it. Per effetto della semplificazione attuata dalla predetta legge, esse avranno efficacia anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del Lavoro, dell’Inail e della Prefettura – ufficio territoriale del governo.

Dal 29 gennaio 2009, a seguito della conversione in legge (n. 2/2009) del D.L. n. 185/2008, e in particolare con le disposizioni dei commi 11 e 12 dell’art. 16-bis, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate esclusivamente all’INPS. Pertanto, anche per le modifiche delle comunicazioni inviate precedentemente, attraverso il portale www.sardegnalavoro.it, deve essere utilizzato il sistema INPS.

Istituti scolastici

I passi da seguire sono:

1) registrare il nuovo istituto nel portale www.sardegnalavoro.it.;

2) richiedere l’accreditamento al Centro Servizi per il Lavoro di competenza del nuovo istituto;

2) dopo essersi autenticati al portale www.sardegnalavoro.it con le credenziali d’accesso (UserID e Password) del nuovo istituto, inviare una comunicazione VARDATORI (causale: cessione contratto) per ogni singolo plesso annesso (il VARDATORI è indispensabile per poter trasferire il personale, docenti e personale amministrativo, dal plesso assorbito al nuovo istituto).

L’istituto che assorbe delle scuole, ha l’obbligo di inviare per ognuna di esse una comunicazione VARDATORI (causale: cessione contratto) per ogni singolo plesso annesso (il VARDATORI è indispensabile per poter trasferire il lavoratore (docenti e personale amministrativo assunto a tempo indeterminato) dal plesso assorbito al nuovo istituto).

Sulla base della nota circolare del 17 settembre 2008, in caso di “cambio sede” (definitivo o temporaneo) del personale con contratto a tempo indeterminato, l’istituto scolastico che riceve il lavoratore effettuerà una comunicazione utilizzando il modello VARDATORI, evidenziando – nella sezione “Trasferimenti” – la voce “cessione di contratto”.

E’ indispensabile utilizzare la comunicazione VARDATORI – Variazione Ragione Sociale.

In base alla Circolare del 17 settembre del 2008, le assunzioni di personale a tempo determinato, con contratto annuale ovvero di breve durata, sono comunicate attraverso il modello UNILAV.

L’articolo 2, comma 4 della Legge 25 ottobre 2007, n. 176 contiene una modifica ai tempi di comunicazione dei rapporti di lavoro. Esso introduce una deroga generale per il settore scolastico, prevedendo che le comunicazioni possono essere effettuate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento.

Le scuole, se pubbliche, dipendono dal Ministero dell’Istruzione, pertanto devono dichiarare il codice “99992000 Ministeri”.

L’assegnazione presso l’ultima sede di servizio è temporanea, in attesa del calendario delle assegnazioni dei docenti per l’anno scolastico in corso. L’istituzione scolastica dove il personale prende servizio il 1° settembre non è pertanto soggetta ad alcun adempimento. La trasmissione della comunicazione di assunzione sarà in capo all’istituzione dove il personale assumerà successivamente servizio per nomina annuale. Ove ritenuto opportuno (alcuni istituti scolastici hanno adottato tale comportamento) l’istituzione scolastica di conferma rilascerà un certificato di servizio per il periodo dal 1° settembre fino al giorno delle convocazioni, che il Dirigente Scolastico della nuova sede acquisirà ai suoi atti. La successiva comunicazione di assunzione avrà decorrenza a partire dal 1° settembre, anche nei casi in cui siano trascorsi i 10 giorni fissati come termine ultimo per l’invio delle comunicazioni di assunzione.

L’istituto presso il quale il docente svolge le ore “a completamento d’orario” non è soggetto agli obblighi di comunicazione telematica. Si potrà eventualmente comunicare solo all’Inail che il lavoratore/lavoratrice svolgerà servizio anche presso altre sedi.

Se l’assunzione su diverse sedi si configura con contratti distinti, occorre effettuare tante comunicazioni di part-time verticale quanti sono i contratti: in questo caso ogni Istituto/datore di lavoro invierà la propria comunicazione, utilizzando il sistema informatico territorialmente competente in base alla sede operativa. Diversamente, se il contratto è stipulato con una sola scuola, è possibile effettuare una sola comunicazione per il monte ore totale e comunicare solo all’Inail che il lavoratore/lavoratrice svolgerà servizio anche presso altre sedi. Nel caso degli Istituti scolastici, l’evento che si configura come completamento di orario non è soggetto agli obblighi di comunicazione: la scuola titolare del contratto comunicherà l’assunzione per il monte ore totale. Nella Comunicazione di assunzione potrà indicare come sede di lavoro il luogo ove si svolge prevalentemente l’attività lavorativa ovvero presso la quale si realizza il “coordinamento” anche temporale della prestazione lavorativa.

Si, l’obbligo di comunicazione obbligatoria ricade su questo Istituto che dovrà compilare il modello UNILAV. Nessuna operazione deve essere effettuata dall’Istituto che ha in carico il lavoratore in aspettativa.

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