ASPAL

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – Agentzia sarda pro su traballu – ASPAL, nasce con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”. La Legge assegna ad ASPAL il compito di erogare i servizi per il lavoro e di gestire le misure di politica attiva, connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. n. 9, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro che le vengano affidati dalla Giunta regionale. Le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità con la programmazione regionale e con gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale.
L’ASPAL è, quindi, un organismo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale e la sua attività è regolata dalla sua legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato con DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia.

Gli organi di governo dell’ASPAL sono il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori dei conti. ASPAL è oggi è una realtà consolidata nel panorama dei servizi erogati dalla Regione Autonoma della Sardegna e si caratterizza, oltre che per la vasta gamma di servizi e politiche per il lavoro a lei demandate dalla Legge istitutiva, anche per una serie variegata di altre attività, progetti, sperimentazioni, interventi che impegnano la struttura in attività integrative e complementari a quelle tipicamente istituzionali. L’Agenzia ha la propria sede legale a Cagliari ed è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l’impiego (CPI).

Il compito principale di ASPAL è erogare, attraverso i Centri per l’Impiego, i servizi per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione, e delle imprese nonché i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità (art.12 e art.19 L.R. 17 maggio 2016 n. 9).
Accanto ai compiti previsti dalle norme, ASPAL gestisce altri progetti di politica attiva attribuiti dalla Giunta regionale e progetti comunitari, ai quali l’ASPAL partecipa autonomamente, finalizzati in genere a sperimentare nuovi approcci, modelli e strumenti d’azione nell’ambito dei servizi e delle politiche del lavoro.

A queste attività si aggiungono anche interventi che si potrebbero definire di workfare, quali la gestione di programmi di cantieri occupazionali realizzati da altre amministrazioni pubbliche, o di politica passiva, attraverso l’erogazione di bonus una tantum per l’uscita da particolari bacini di disoccupati e liste speciali o quelli, recentissimi, per il ristoro dei danni subiti a causa della pandemia.

In particolare, la legge attribuisce ad ASPAL le seguenti funzioni:

  • segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro (articolo 8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);
  • collegamento con l’Agenzia nazionale ANPAL nell’ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
  • Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio della statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale;
  • gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di cui all’articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  • può operare, nell’esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con qualificati organismi di ricerca pubblici e privati;
  • è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a carico dei richiedenti;
  • attraverso i centri per l’impiego, eroga i servizi per l’inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9;
  • gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

L’ASPAL eroga i servizi e le misure di politica attiva, di cui all’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, sulla base degli standard di servizio definiti dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro).

I servizi ASPAL

I servizi ASPAL rivolti al Cittadino

I servizi ASPAL rivolti alle Imprese

Osservatorio regionale del mercato del lavoro

Osservatorio regionale del mercato del lavoro è stato istituito con la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9 – Art. 18

  1. L’ASPAL svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro, in collegamento con il Servizio della statistica regionale, e avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale e per il perseguimento delle seguenti finalità:
    a. disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;
    b. monitorare l’attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;
    c. acquisire i dati sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese per la promozione delle politiche attive e dell’offerta formativa;
    d. rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali.
  2.  L’osservatorio può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre, per conto di soggetti diversi dalla Regione e dagli enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche, con oneri a carico dei richiedenti, in ordine a specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività di istituto.
  3. L’Osservatorio assicura la fruibilità dei dati relativi al mercato del lavoro di cui dispone, nel formato open data, ed elabora rapporti trimestrali sulla propria attività, dei quali garantisce la massima diffusione.
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