Certificazione delle competenze

L’Italia, per rispondere a quanto previsto dai nuovi regolamenti Europei per la Programmazione 2014-2020, si è impegnata a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.Il decreto interministeriale del 30.06.2015, a seguito dell’Intesa Stato regioni e province autonome del 22.01.2015, risponde agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario e, nella prospettiva di implementazione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione, formazione e delle qualifiche professionali, definisce il quadro operativo nazionale delle qualificazioni regionali e una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale.Con il Decreto Legislativo n. 13 del 16.01.2013, si sono definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di certificazione delle

competenze. Obiettivo primario di tale atto normativo è promuovere l’apprendimento permanente quale diritto della persona, nonché la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito da ciascuna persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendo il riconoscimento e la valorizzazione, anche in termini di trasparenza e spendibilità delle competenze comunque acquisite in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Il Decreto Interministeriale 30.06.2015, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l’operatività dei processo di individuazione, validazione e di certificazione delle competenze, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:

– favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l’aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;

– ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

Per gli effetti del succitato Decreto, le qualificazioni rilasciate dalle Regioni, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

– hanno valore sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l’accesso alle attività di lavoro riservate di cui all’articolo 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

– sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente (European Qualification Framework – EQF).

La competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, rappresenta l’oggetto principe dei processi di individuazione, validazione e certificazione.

Il processo di certificazione è la procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.

La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme a degli standard minimi previsti dal Decreto Interministeriale 30.06.2015.

L’obiettivo del processo di certificazione è supportare la persona a identificare e formalizzare le competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale tramite ricostruzione e analisi delle esperienze e raccolta delle relative evidenze. Il processo di individuazione e validazione risulta preliminare alla procedura di certificazione nel caso di apprendimento non formale e informale e si realizza attraverso uno specifico servizio di validazione e certificazione.

In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

FASE DI IDENTIFICAZIONE
In tale fase la persona deve essere supportata nella ricostruzione delle esperienze, nella messa in trasparenza delle competenze acquisite riconducibili a una o più qualificazioni.
In caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione, infine nella elaborazione di un documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite, denominato “Documento di trasparenza”.

FASE DI VALUTAZIONE
Tale fase è finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni, attraverso un esame tecnico del “Documento di trasparenza” ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico, o prova prestazionale. La valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici o prove prestazionali, richiede la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

FASE DI ATTESTAZIONE
Tale fase è finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati che documentino le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni. I documenti e i certificati rilasciati nella fase di attestazione dovranno essere predisposti in coerenza con gli standard definiti nel Decreto Legislativo 13/2013.

Per quanto concerne gli standard minimi di servizio previsti dal D.Lgs. 13/2013 per l’erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si rimanda alla sezione “Sistema Nazionale di certificazione delle competenze”.

Il “Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze” persegue l’obiettivo di favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti ed ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo e facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un’ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili.

Il Sistema Regionale di Formazione Professionale predispone e realizza interventi finalizzati a formare, valorizzare e rendere spendibili le competenze possedute dalle persone, in un a prospettiva di apprendimento permanente.

Inoltre, nell’ambito delle politiche a sostegno dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo e del lavoro, la Regione Autonoma della Sardegna promuove anche la formazione continua dei lavoratori occupati, contemperando l’esigenza di rispondere a specifici fabbisogni delle aziende con la valorizzazione delle competenze acquisite dai singoli.

Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze

L’oggetto della certificazione è la competenza intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

La procedura con la quale il servizio viene erogato prescinde quindi dai contesti di apprendimento delle competenze da certificare e si focalizza sulla verifica dell’effettivo possesso di tali competenze, mediante prove che rendano possibile osservare e valutare il comportamento direttamente nello svolgimento delle prestazioni per il cui presidio è indispensabile il possesso delle competenze oggetto di valutazione.

Il riconoscimento e la valorizzazione (alla base dei processi di individuazione e validazione delle competenze) del bagaglio di competenze dell’individuo riguarda gli apprendimenti che sono stati acquisiti dalla persona in contesti informali e non formali.

I servizi di individuazione e validazione sono conformi ai seguenti principi e caratteristiche generali e sono erogati dai Centri Servizi per il Lavoro (CSL) nell’ambito dei servizi di orientamento in linea con gli indirizzi riportati nel “Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Sardegna” e sono strutturati in due fasi distinte e auto-consistenti, ciascuna delle quali restituisce un output formalizzato al richiedente:

– l’individuazione delle competenze validabili tra quelle presenti nel repertorio regionale di riferimento, tramite analisi della documentazione ed intervista di approfondimento condotte dal “Responsabile dell’Individuazione e Validazione delle Competenze” (di seguito RIVaC);

– la validazione delle competenze individuate tramite analisi della documentazione e colloquio valutativo, realizzati dal RIVaC con il coinvolgimento di uno o di più esperti di settore, tra quelli individuati a livello regionale.

La valutazione delle competenze è effettuata da una Commissione presieduta da un funzionario regionale in qualità di “Presidente” con funzioni di presidio della procedura di valutazione, e composta da un “Esperto dei processi e delle metodologie di valutazione e certificazione delle competenze”, inserito nell’Elenco degli esperti valutatori-certificatori pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna, con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative, e da almeno un “Esperto di settore” competente nel settore cui afferiscono i contenuti professionali delle Unità di Competenza oggetto di valutazione.

L’Amministrazione Regionale predispone appositi Elenchi Regionali degli “Esperti” che, sulla base di requisiti attinenti l’esperienza professionale, il possesso di specifiche competenze attinenti il presidio delle attività di valutazione e l’impegno al rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, indipendenza e terzietà vengono incaricati di far parte delle commissioni.

Il servizio di certificazione garantisce il rilascio di documentazione, coerentemente con gli standard di attestazione definiti ed in via di definizione a livello nazionale, ivi compresi quelli relativi al “Fascicolo elettronico del lavoratore”, e attestante gli esiti del servizio per ciascuna delle due attività succitate ed in particolare:

– documento di ricostruzione, per la messa in trasparenza delle competenze al termine dell’attività di individuazione effettuata con l’assistenza del RIVaC;

– documento di validazione nel caso che, a seguito dell’individuazione delle competenze validabili, esse siano validate.

Si definisce “certificazione delle competenze” il processo attraverso il quale, nel rispetto dei principi di terzietà, indipendenza, collegialità, oggettività e tracciabilità delle informazioni trattate, l’Amministrazione Regionale, titolare della funzione di certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013:

– verifica il possesso da parte della persona che ne ha fatto richiesta, di competenze acquisite in contesti formali, oppure competenze acquisite in contesti non formali ed informali e sottoposte a validazione secondo gli standard regionali;

– rilascia, a seguito di esito positivo della verifica, una qualificazione (definita “certificato di competenze” o “attestato di qualifica”) quale titolo valido sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, sulla base degli standard nazionali di processo, di sistema e di attestazione.

Il Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 – Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92:

– istituisce formalmente il Sistema nazionale di certificazione delle competenze e disciplina una materia trasversale e centrale per la concreta integrazione dei servizi di istruzione, formazione professionale e lavoro dedicati ai cittadini;
– definisce i Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) del Sistema nazionale di certificazione;
– istituisce il Comitato Tecnico Nazionale (art. 3, comma 5) che provvede alla verifica del rispetto dei LEP/standard minimi di servizio da parte degli enti titolari attraverso l’adozione di specifiche Linee Guida.

In generale, il Decreto Legislativo n. 13 si articola in due linee di intervento prioritarie:

1) costituzione di un Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

2) definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, attestazione e sistema).

In tale contesto, il Repertorio nazionale (così come previsto dall’art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo n. 13), è istituito quale quadro di riferimento unitario per la certificazione, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli e delle qualificazioni professionali, attraverso la loro correlabilità.

Il percorso di lavoro per l’attuazione del Decreto Legislativo 13/2013 ha visto la costituzione di un Gruppo Tecnico che, composto dalle Regioni, Pubbliche Amministrazioni centrali e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con il supporto di Tecnostruttura ed ISFOL, attualmente lavora alla metodologia per la correlabilità delle qualificazioni professionali presenti nei repertori regionali esistenti.

Tale Gruppo Tecnico è focalizzato sui due interventi relativi alla implementazione del Repertorio Nazionale e alla definizione degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione.

Inoltre, il Gruppo Tecnico ha approvato una linea di intervento che prevede Accordi tra Regioni e Pubbliche Amministrazioni centrali, finalizzati a soddisfare la condizione di base per garantire la intercomunicabilità tra i sistemi di qualificazioni regionali e la conseguente spendibilità nazionale di tutte le certificazioni rilasciate.

Tali accordi puntano a realizzare il trasferimento di repertori o singole qualificazioni professionali da Regioni e Pubbliche Amministrazioni che ne dispongono a realtà territoriali che ne sono sprovviste, anche attraverso la possibilità di attingere ad un bacino comune informatico, che raccoglie tutte le qualificazioni professionali regionali esistenti.

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